IL DIRIGENTE CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1984 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita "Chianti" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto dirigenziale 8 gennaio 1996 con il quale e' stato modificato il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita di cui sopra; Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita "Chianti" di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1984 con riguardo ai vini "Chianti"; Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita "Chianti" di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1984 con riguardo al vino "Chianti classico"; Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda concernente i vini a DOCG "Chianti" e la proposta di modifica del disciplinare di produzione formulata dal Comitato stesso, limitatamente al vino DOCG "Chianti" pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 1995; Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda concernente il vino DOCG "Chianti classico" e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione formulata dal comitato stesso, limitatamente al vino DOCG "Chianti classico" pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995; Viste le istanze presentate dagli interessati avverso il parere e la nuova proposta di disciplinare di produzione relativi ai vini e denominazione di origine controllata e garantita "Chianti"; Viste le istanze presentate dagli interessati avverso il parere e la nuova proposta di disciplinare di produzione relativi al vino a denominazione di origine controllata e garantita "Chianti classico"; Visto il parere integrativo del citato Comitato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale suppl. ord. n. 127 dell'1 agosto 1996 con il quale sono state accolte alcune delle istanze sopra citate relative al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Chianti"; Considerato che il sopra citato Comitato ha ritenuto di non accogliere le istanze sopra citate relative al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Chianti classico"; Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica del disciplinare di produzione della DOCG "Chianti" e di procedere, in accoglimento dei pareri espressi dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini all'approvazione di un disciplinare di produzione per i vini a denominazione di origine controllata e garantita "Chianti" e di un disciplinare di produzione per il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Chianti classico"; Considerato che l'approvazione dei due distinti disciplinari di produzione rispettivamente per i vini DOCG "Chianti" e per il vino DOCG "Chianti classico" con un unico decreto e' consentita dall'art. 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 sopra citata; Considerato che l'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348 concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine controllata e le denominazioni di origine controllata e garantita vengono riconosciute o modificate ed i relativi disciplinari di produzione vengono approvati o modificati con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta Art. 1. Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita "Chianti", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1984 e successivamente modificato con decreto dirigenziale 8 gennaio 1996, e' sostituito per intero dai testi annessi al presente decreto riguardanti rispettivamente i vini a denominazione di origine controllata e garantita "Chianti" ed il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Chianti classico".